È il titolo dato a un fedele defunto per il quale è stata legittimamente avviata la causa di beatificazione e canonizzazione.
È lecito venerare con il culto pubblico solo quei servi di Dio che sono stati inclusi dall'autorità della Chiesa nel catalogo dei santi o dei beati. Fino a quel momento, quindi, può essere incoraggiata solo la devozione privata al Servo di Dio, e non è permesso invocare la sua intercessione nelle cerimonie liturgiche, collocare immagini nelle chiese, aggiungere un'aureola ai suoi ritratti, e così via.
Il passo successivo nel titolo di servo di Dio la cui causa deve essere avanzata è quello di essere dichiarato venerabile, quando viene emesso il decreto sulle virtù eroiche o sul martirio.
Fonti: CCC cc. 1187, 1403